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Regolamento 12 agosto 2020, n. 89/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche).

Bollettino Ufficiale n. 83, parte prima, del 14 agosto 2020

Art. 2
Modalità di ripartizione e destinazione delle risorse. Finalità e caratteristiche dei progetti
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r.45/1997 , le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all’articolo 16 commi 1, 2 e 3 nonché dai contributi geotermici di cui all’Sito esternoarticolo 16, comma 4, lettera b) del d.lgs.22/2010 sono destinate annualmente, con deliberazione di Giunta regionale:
a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'Sito esternoarticolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 , assegnandole al Cosvig s.c.r.l.;
b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal Cosvig s.c.r.l..
2. Rientrano nella quota assegnata a Cosvig s.c.r.l. anche i canoni e i contributi destinati ai comuni che non sono soci di Cosvig s.c.r.l.. In tal caso, Cosvig s.c.r.l. provvede a trasferire le risorse spettanti a tali comuni.
3. Le risorse di cui al comma 1 lettera a) sono destinate a progetti aventi la finalità di:
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l’efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell’ambiente o dell’energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate.
4. Beneficiano delle risorse di cui al presente articolo:
a) i progetti integrati di area, che prevedano il coinvolgimento di almeno due comuni;
b) i progetti cantierabili;
c) i progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto;
d) i progetti specifici di produzione di energia mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa e con priorità per quei progetti che prefigurano un sistema di rete sul territorio;
e) i progetti infrastrutturali comprendenti sia infrastrutture materiali che immateriali, ed anche interventi a favore di una edilizia eco-sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con distretti energetici abitativi (DEA), di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2007, n.227 (Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti Energetici Abitativi) ;
f) i progetti di sviluppo turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
g) i progetti di sviluppo socio-economico e culturale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.