Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l'

Visto l'articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e in particolare l'articolo 4;
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 16 gennaio 2020;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 27 gennaio 2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 febbraio 2020;
Visto il parere favorevole con suggerimenti espresso dalla Seconda Commissione consiliare “Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione” nella seduta del 26 febbraio 2020;
Visto l’ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2020, n. 301;
Considerato quanto segue:
1. al fine di dare piena applicazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), entrata in vigore il 13 dicembre 2018 ma con alcune disposizioni in materia di grandi strutture di vendita rimaste inapplicate in attesa del regolamento attuativo, sono definite le disposizioni in ordine al funzionamento della conferenza dei servizi tra Regione, provincia e comune interessati, competente a esprimere il parere preliminare al rilascio dell’autorizzazione all’apertura, trasferimento e ampliamento delle grandi strutture;
2. al fine di garantire un’adeguata funzionalità agli esercizi commerciali in sede fissa e la loro migliore raggiungibilità da parte dell’utenza, riducendo nel contempo l’impatto di tali insediamenti sulla viabilità pubblica, sono previsti standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata, ne sono individuate le caratteristiche strutturali e funzionali e sono definite le caratteristiche dei collegamenti viari tra le strutture commerciali e la viabilità pubblica. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, sono altresì individuate le ipotesi nelle quali il comune può ridurre gli standard, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o dell’utenza;
3. al fine di favorire la migliore fruizione degli esercizi commerciali da parte dell’utenza, è prevista la presenza obbligatoria di servizi igienici destinati alla clientela in misura proporzionale alla superficie di vendita, opportunamente forniti di fasciatoi;
4. al fine di rendere più facilmente fruibili gli esercizi commerciali anche alle persone con disabilità, è richiamata la necessaria osservanza delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
5. al fine di garantire che le scelte in ordine alla destinazione delle quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), siano assunte attraverso procedure trasparenti e condivise, sono previste procedure concertative di livello comunale;
6. al fine di dare piena attuazione all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’

7. ai fini della certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche, è riconosciuto il ruolo di Accredia, designato quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2009;
8. al fine di garantire continuità all’attività di impresa, è prevista una disposizione che consente al quartiere fieristico di continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali qualora, in sede di controllo, venga riscontrato non conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni regionali, sempre che rispetti le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, a condizione che il soggetto che ne ha la disponibilità presenti un dettagliato progetto di adeguamento entro il termine massimo di dodici mesi, decorsi inutilmente i quali nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non presenti un’adeguata conformità;
9. al fine della predisposizione dei calendari fieristici, sono dettate norme di dettaglio relative alla modalità e alla tempistica di invio delle richieste di inserimento e disposizioni in ordine alla pubblicazione dei calendari;
10. al fine di accogliere il suggerimento della Seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, è riformulato il comma 1 dell’articolo 2.
Si approva il presente regolamento:
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.