Menù di navigazione

Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 10 aprile 2020

Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e definizioni (articolo 4 della l.r. 62/2018 )
1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
2. Ai fini del presente regolamento, per Codice si intende la l.r. 62/2018 .
Art. 2
Requisiti dei centri di assistenza tecnica e procedure per il rilascio dell'autorizzazione (articolo 8, comma 5, della l.r. 62/2018 )
1. I centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 8 del Codice devono avere la sede legale nel territorio regionale e disporre, in almeno un ambito provinciale, di minimo due sportelli, dislocati in comuni diversi.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 devono garantire la propria operatività per almeno cinque giorni a settimana e svolgere l'attività in favore di tutte le imprese interessate in relazione alla propria area di operatività.
3. I CAT devono avere uno statuto che preveda il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e assicurare una struttura in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni.
4. La costituzione e l'esercizio dell'attività dei CAT è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. Nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere specificata la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa deve essere allegato lo statuto.
6. L’autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, in caso di centri operanti in più province, dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana). Decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa per il diniego, la domanda si intende accolta.
7. L'autorizzazione è revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.