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Regolamento 9 gennaio 2020, n. 3/R

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale”.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 15 gennaio 2020

Art. 9
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 3/1994 . Introduzione dell’articolo 13 bis nel reg. emanato con d.p.g.r. 63/R/2016
1. Dopo l'articolo 13 del reg. emanato con d.p.g.r. 63/R/2016 è inserito il seguente:
Art. 13 bis - Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
(
articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014
)
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all’
articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 72, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10
(Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla
l.r. 3/1994
));
b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 73 del regolamento 48/R/2017;
c) possesso di titolo idoneo legittimante la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto.
2. Per ogni squadra di caccia al cinghiale non può essere realizzato più di un manufatto di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
.
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
è soggetta alla presentazione della SCIA allo sportello unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio;
c) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
4. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.
5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto;
b) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimità di aree già urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, in attuazione dell’
articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014
.
6. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:
a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) la dichiarazione della necessità di realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ritrovo ed organizzazione delle attività della squadra di caccia al cinghiale;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla
l.r. 65/2014
, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
7. La disciplina comunale del territorio rurale subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno alla rimozione del manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui al
comma 1, lettere a), b) e c).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.