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Regolamento 2 luglio 2019, n. 39/R

Disposizioni in materia di attività extraimpiego. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 luglio 2019

Art. 1
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate. Modifiche all'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 4 dell’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") le parole “
E’ preclusa la titolarità di partita IVA, anche per lo svolgimento di attività agricola,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 bis, è preclusa la titolarità di partita IVA,
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e
del capo IV della l.r. 1/2009
, a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’
Sito esternoarticolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’
articolo 34 bis della l.r. 1/2009
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.