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Regolamento 5 giugno 2019, n. 30/R

Limiti di cattura dei salmonidi. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 giugno 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l’allegato A;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 marzo 2019;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale del 1 aprile 2019, n. 441;


Visto il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare espresso in data 15 aprile 2019;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 702;


Considerato quanto segue:


1. il limite di prelievo dei salmonidi in massimo tre capi giornalieri, previsto nell’allegato al decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) costituisce un’eccessiva penalizzazione per la pesca alla trota, in particolare nelle realtà territoriali appenniniche dove tale pratica caratterizza fortemente la tradizione alieutica; si rende pertanto necessario intervenire per incrementare tale limite ritenendo che il prelievo giornaliero di massimo cinque capi sia sostenibile dal punto di vista della tutela della risorsa, soprattutto in considerazione dell’attività di ripopolamento effettuata con il materiale prodotto negli incubatoi ittici regionali;



Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.