Menù di navigazione

Regolamento 28 maggio 2019, n. 25/R

Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”)

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 31 maggio 2019

Art. 1
Disposizioni transitorie per gli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 64 del d.p.g.r. 47/R/2018
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”) è aggiunto il seguente:
4 bis. Per gli stabilimenti balneari il termine di cui al comma 4 è differito al 31 marzo 2020, fatta eccezione per l’adeguamento a quanto previsto dall’articolo 52, commi 3 e 4, che deve avvenire entro il 15 giugno 2019.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.