Regolamento 19 febbraio 2019, n. 11/R
Disposizioni in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione AIB - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 20 febbraio 2019
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2018;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno
della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20;
Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 gennaio 2019;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 148;
Considerato quanto segue:
1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) dedicata alla promozione delle comunità del bosco è necessario prevedere le procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione e quali soggetti possono richiederne l’inserimento nonché specificare che le ditte boschive che partecipano alla comunità del bosco devono essere iscritte nell’elenco regionale delle ditte boschive;
2. è necessario disciplinare le procedure per la elaborazione, l’approvazione e l’attuazione dei piani specifici di prevenzione antincendi boschivi (AIB);
3. è necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni che saranno adottate dagli enti competenti per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere previsti nei piani specifici di prevenzione nonché stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari o possessori in caso di coltivazione e utilizzazione dei terreni non conformi alle prescrizioni;
4. al fine di tener conto dell’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto.
Si approva il presente regolamento:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.