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Regolamento 12 febbraio 2019, n. 8/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). Abrogazione dell’articolo 12.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 febbraio 2019




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118, comma 1 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico dell’edilizia);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 29 novembre 2018;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2019, n. 106,


Considerato quanto segue :


1. l’articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) a far data dal 27 novembre 2014;


2. l’articolo 245 della l.r. 65/2014 ha, tuttavia, previsto che i regolamenti emanati in attuazione della l.r. 1/2005 , restino in vigore fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti di attuazione della l.r. 65/2014 ;


3. il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è tuttora in vigore e, all’articolo 12, disciplina le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità per le quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 167 della l.r. 65/2014 oppure il preavviso di cui all’articolo 169 della medesima legge regionale;


4. secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, nonché della giurisprudenza penale è acclarato che le Regioni non possano adottare in via amministrativa deroghe alla disciplina stabilita dal Sito esternod.p.r. 380/2001 per particolari categorie di interventi, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità;


5. l’orientamento della giurisprudenza citato al punto 4 esclude, pertanto, espressamente la possibilità di individuare, mediante disposizioni regionali o atti amministrativi regionali, "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica;


6. la Regione intende adeguarsi al consolidato indirizzo giurisprudenziale;


7. in relazione a quanto rilevato ai punti 4, 5 e 6, si rende necessaria l’abrogazione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 e delle parti del regolamento regionale che rinviano all’elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;


Si approva il presente regolamento:


Art.1
Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 36/R/2009
1. Il punto 6 del preambolo del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) è abrogato.
Art. 2
Modifica all’articolo 1 del d.p.g.r. 36/R/2009 . Oggetto
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogata.
Art. 3
Abrogazione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 . Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità
1. L’articolo 12 del d.p.g.r. 36/R/2009 è abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.