Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
Capo I
Direttore tecnico dell’agenzia di viaggio e turismo
Art. 57
Conoscenze o capacità professionali del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1, lettera q) della l.r. 86/2016 )
1. Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del Testo unico, deve essere in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 20 dell'allegato 1 del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo, oppure dagli articoli 27 e 29
del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).



Note del Redattore:
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