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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 8
Norme transitorie (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 6, la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia nel rispetto di quanto previsto all’articolo 94, comma 6 del decreto legislativo.
2. La deliberazione di cui al comma 1 aggiorna, ai sensi del punto 5 della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque – Sito esternoArticolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole”), il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana.
3. Nelle more dell’attivazione da parte di ARTEA del sistema informativo del PAN e del registro dei trattamenti gli operatori provvedono alla registrazione dei trattamenti nel rispetto delle disposizione dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 150/2012 .
Art. 9
Efficacia differita (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data di inizio della prima annata agraria successiva alla data di entrata in vigore dello stesso (11 novembre 2018).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.