Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Capo III
Individuazione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per la presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni e per la gestione delle aree di salvaguardia (2)
Art. 6
Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011 )
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d’intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L’AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all’articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell’area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.
3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:
a) da acque superficiali di laghi o invasi;
b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:
1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
2) l’assenza di centri di pericolo, di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l’assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2006 .
4. L’AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:
a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all’Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’
articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;
articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all’articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l’indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.
5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all’AIT l’elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l’AIT provvede a disporne la cessazione nel piano d’ambito.
6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall’AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’ acqua – Attuazione dell’articolo 11 della l.r. 80/2015 ).
8. L’AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l’eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E’ fatta salva la possibilità per l’AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.
Art. 7
Norme tecniche per l’individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1, della l.r. 69/2011 )
1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell’area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l’intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell’area di salvaguardia.
2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), l’estensione dell’area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:
a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l’isoipsa passante per il punto di captazione;
b) le superfici destinate permanentemente a bosco.
3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all’opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall’area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell’AIT.
4. Per l’acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
a) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
b) ubicazione delle aree di alimentazione;
c) interazioni con altri acquiferi.
5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.
Art. 7 bis
Procedura di presentazione delle proposte di perimetrazione in caso di nuove captazioni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011)(3)
1. Nel caso di captazioni da acque superficiali o laghi diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, la proposta di perimetrazione formulata dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) è allegata alla documentazione della domanda di concessione di derivazione presentata dal Gestore del servizio idrico integrato (SII) ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016 allegato D, al settore regionale territorialmente competente al rilascio del relativo titolo concessorio, di seguito, "settore regionale competente", ed è approvata dalla Giunta contestualmente al rilascio della concessione.
2. Nel caso di captazioni da acque sotterranee, diverse da quelle ricomprese nella ricognizione di cui all’articolo 8, comma 1, una prima proposta formulata da AIT è allegata alla documentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca o di concessione presentata dal gestore ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R/2016, allegato D.
3. Sulla base della documentazione trasmessa da AIT e della consultazione con i comuni il settore regionale competente si esprime sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nella proposta di perimetrazione definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Nei casi di cui al comma 2 la proposta di perimetrazione definitiva è presentata da AIT al settore regionale competente contestualmente alla consegna della relazione tecnica di cui all’ articolo 51, comma 5, del d.p.g.r. n. 61R/2016 ed è approvata dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio della concessione.
5. Su richiesta di AIT e dei comuni interessati, e limitatamente a specifiche situazioni di emergenza localizzata, il settore regionale competente può aggiornare la proposta di perimetrazione di cui al comma 3 entro i 60 giorni successivi all’approvazione della Giunta regionale. A seguito di tale aggiornamento, la Giunta regionale, se del caso, approva la revisione della perimetrazione definita all’atto del rilascio del titolo concessorio e, ove necessario, del disciplinare di concessione.
6. Per le captazioni realizzate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza idrica ed idropotabile ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998) ed inserite nel piano straordinario di cui all’articolo 3, comma 1, della medesima legge, la proposta di individuazione dell’area di salvaguardia è presentata al cessare dello stato di emergenza contestualmente alla richiesta, da parte del gestore, di un nuovo ed autonomo titolo autorizzatorio, qualora si renda necessario il mantenimento del prelievo e fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo.
7. Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, l’atto di individuazione delle aree di salvaguardia è tramesso ad AIT, al gestore del SII, alle province, ai comuni territorialmente interessati, all’azienda sanitaria locale (ASL) - dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessata nonché all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Art. 7 ter
Procedure per la gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per i comuni (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011)(4)
1. A seguito l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto di individuazione delle aree di salvaguardia, i comuni interessati provvedono a:
a) recepire nei propri atti di governo del territorio le perimetrazioni approvate;
b) aggiornare l’elenco dei potenziali centri di pericolo, inseriti nell’atto di individuazione e trasmetterlo all’ASL – Dipartimento della Sanità Pubblica territorialmente interessato, all’ARPAT e al settore regionale competente;
c) comunicare, nelle forme di legge, ai soggetti interessati, l’istituzione dell’area di salvaguardia e dei vincoli di cui all’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo per gli insediamenti e le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia;
d) definire, ove sia necessario, in base alle disposizioni dell’allegato 1 bis e dell’allegato 1 ter, i programmi, le procedure e le misure di gestione territoriale e/o di messa il sicurezza delle attività esistenti nelle aree di salvaguardia, adattati alle specifiche situazioni locali che contemperino tra loro gli interessi diversi esistenti fatta salva comunque la tutela della salubrità del rifornimento acquedottistico;
e) individuare i soggetti tenuti all’attuazione delle misure di cui alla lettera d) nonché le modalità operative, i tempi di attuazione, e le eventuali disposizioni transitorie.
2. Il Comune per l’ attuazione di quanto disposto al comma 1, lettere d) ed e), può avvalersi del supporto del gestore del SII , di ARPAT e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7 quater.
3. Il Comune vigila sul rispetto di quanto richiesto ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche con il supporto: di ARPAT, dell’ASL e del settore regionale competente per quanto riguarda la messa in sicurezza dei pozzi esistenti ai sensi dell’articolo 7 quater.
Art. 7 quater
Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011) (5)
1. Il settore regionale competente provvede a:
a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all’articolo 7 ter, comma 1, lettera b), l’elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all’interno dell’area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
b) attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l’avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell’Allegato 1 ter al presente regolamento;
c) comunicare ai comuni interessati l’avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2. Qualora l’area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d’intesa tra gli stessi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



