Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 7 quater
Gestione delle aree di salvaguardia. Disposizioni per le strutture regionali (articolo 28, comma 2, l.r. 69/2011) (5)
1. Il settore regionale competente provvede a:
a) inviare ai comuni interessati, ai fini della pubblicità di cui all’articolo 7 ter, comma 1, lettera b), l’elenco dei prelievi da acque sotterranee diversi da quelli che estraggono acque per il consumo umano all’interno dell’area di salvaguardia, corredato dai nominativi dei titolari;
b) attestare l’avvenuta esecuzione delle verifiche di consistenza e, se prevista, controllare l’avvenuta messa in sicurezza dei pozzi esistenti da parte dei proprietari, secondo i criteri e nelle modalità individuate nell’Allegato 1 ter al presente regolamento;
c) comunicare ai comuni interessati l’avvenuta messa in sicurezza e gli esiti dei controlli di cui alla lettera b).
2. Qualora l’area di salvaguardia ricada nel territorio di competenza di più settori regionale territorialmente competenti, le funzioni di cui a comma 1 sono espletate d’intesa tra gli stessi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



