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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 7
Norme tecniche per l’individuazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 1, della l.r. 69/2011 )
1. Per le captazioni, per le quali non è individuata una specifica perimetrazione dell’area di salvaguardia, la stessa si intende definita, sulla base del criterio geometrico di cui all’articolo 94, comma 6, del decreto legislativo, in una circonferenza con raggio di 200 metri con centro nel punto di captazione come identificato nella delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 8. Per le captazioni da laghi o invasi l’intera superficie del lago o invaso è ritenuta come punto di captazione, e quindi la linea di riva del lago o invaso è da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, che identificano il perimetro esterno dell’area di salvaguardia.
2. Per i campi sorgenti o sorgenti singole di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), l’estensione dell’area di salvaguardia è definita applicando esclusivamente il criterio geometrico, come definito nelle linee guida per le aree di salvaguardia ed è costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto di captazione dal quale sono da escludere:
a) le superfici poste a una quota, sul livello del mare, inferiore di 10 metri a quella della sorgente; nel caso di campi sorgente si prende a riferimento la sorgente con quota sul livello del mare più bassa, considerando l’isoipsa passante per il punto di captazione;
b) le superfici destinate permanentemente a bosco.
3. Per le captazioni da lago o invaso, qualora siano presenti opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, la porzione di bacino sottesa all’opera di regimazione idraulica può essere esclusa dall’area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere di regimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta di perimetrazione dell’AIT.
4. Per l’acquifero protetto la continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
a) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
b) ubicazione delle aree di alimentazione;
c) interazioni con altri acquiferi.
5. Nei casi di cui al comma 4 la proposta di perimetrazione individua il perimetro esterno della zona nel quale sono vietate le modificazioni del suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.