Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 6
Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011 )
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale d’intesa con AIT, sentiti i gestori del servizio idrico integrato, approva il cronoprogramma di elaborazione delle proposte di perimetrazione sulla base delle priorità di cui al comma 3, definendo inoltre i contenuti di dette proposte in funzione delle caratteristiche della captazione e del contesto ambientale in cui è inserita.
2. L’AIT, sulla base delle informazioni fornite dai gestori del servizio idrico integrato e delle norme tecniche di cui all’articolo 7, propone alla Giunta regionale i perimetri delle aree di salvaguardia per le captazioni esistenti distinguendo la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto. Nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deve essere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell’area di salvaguardia che prende a riferimento tutte le captazioni incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.
3. Le proposte di perimetrazione delle aree di salvaguardia sono elaborate da AIT sulla base delle seguenti priorità di elaborazione per le captazioni:
a) da acque superficiali di laghi o invasi;
b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);
c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degli ultimi tre anni);
d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e);
e) da sorgenti o campi di sorgenti di limitata portata prelevata (con media annuale dei prelievi inferiore a 1 l/sec, calcolata come media degli ultimi tre anni) per le quali, prendendo a riferimento il bacino di alimentazione, è verificato, anche sulla base delle informazioni fornite dal gestore:
1) che la superficie urbanizzata è inferiore al 15 per cento, calcolata come rapporto tra superficie urbanizzata risultante da dati censuari ISTAT e superficie totale del bacino di alimentazione;
2) l’assenza di centri di pericolo, di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e l’assenza di scarichi di acque reflue urbane, industriali o acque meteoriche contaminate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2006 .
4. L’AIT, in presenza di particolari situazioni ambientali o sanitarie e, fermo restando la pari efficacia nella tutela delle acque da captare, può motivatamente formulare una proposta di perimetrazione:
a) anche sulla base di criteri tecnici diversi da quelli di cui alle linee guida di cui all’Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del 12 dicembre 2002 relativo alle “Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’
articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;
articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “;b) coordinata con la contestuale individuazione delle zone di protezione di cui all’articolo 94, comma 7, del decreto legislativo con l’indicazione di misure di protezione dinamica delle acque e di piani intervento in caso di emergenza.
5. I gestori del servizio idrico integrato comunicano all’AIT l’elenco delle captazioni di cui prevedono la cessazione entro il 31 dicembre 2018; per dette captazioni l’AIT provvede a disporne la cessazione nel piano d’ambito.
6. La Giunta regionale approva la perimetrazione delle aree di salvaguardia proposta dall’AIT. Tale deliberazione costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque della Toscana ed del piano di indirizzo territoriale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
7. La perimetrazione delle aree di salvaguardia è inserita nel sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 55 e 56 della l.r. 65/2014 e resta in vigore anche nel caso in cui le captazioni siano temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca della concessione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016 n. 61/R (Disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’ acqua – Attuazione dell’articolo 11 della l.r. 80/2015 ).
8. L’AIT ogni dieci anni verifica le perimetrazioni delle aree di salvaguardia e propone, se necessario, l’eventuale aggiornamento alla Giunta regionale. E’ fatta salva la possibilità per l’AIT di richiedere in qualsiasi momento puntuali verifiche o la riperimetrazione delle aree di salvaguardia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



