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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 5
Monitoraggio, vigilanza, controllo (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011 )
1. Gli esiti dei controlli effettuati dai soggetti competenti, sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono trasmessi alla Regione ai fini dell'applicazione delle sanzioni disposte dall’articolo 134 del decreto legislativo.
2. Annualmente la Giunta regionale, sentiti l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e l’ARTEA approva, per l’anno successivo, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento che garantisca l’appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati tra i soggetti coinvolti.
3. Entro febbraio di ogni anno l’ARPAT, i dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARTEA trasmettono alla Regione un unico rapporto, elaborato d’intesa, sugli esiti dei controlli effettuati sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente.
4. I gestori del servizio idrico integrato definiscono, d’intesa con ASL e ARPAT, un programma di controllo dei prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli interni di cui all’Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) con particolare attenzione alle captazioni da acque superficiali, e rendono disponibili gli esiti dei controlli entro il 28 febbraio di ogni anno alla ASL e all’ARPAT anche in fini dell’inclusione nel rapporto di cui al comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.