Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 4
Disposizioni per gli operatori (articolo 28, comma 2, della l.r. 69/2011 )
1. Gli operatori verificano se la loro attività si svolge in tutto o in parte all’interno dell’area di salvaguardia mediante le informazioni reperibili sui siti internet istituzionali di cui all’articolo 3, comma 2 o presso il Comune.
2. Qualora si verifichi con esito positivo la condizione di cui al comma 1 l’utilizzo di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia è consentito all’operatore esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni del PUFF gli operatori agricoli biologici, la cui unità tecnico economica (UTE) è interamente gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica, devono:
a) utilizzare quali prodotti fitosanitari esclusivamente le sostanze previste dall’allegato II al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
b) impiegare i fertilizzanti rispettando gli obblighi di cui alla sezione C del PUFF di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell’impiego di fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informare gli stessi relativamente:
1) all’ubicazione dei terreni compresi all’interno dell’area di salvaguardia;
2) ai vincoli previsti all’interno delle zone di tutela assoluta e delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia;
3) alle sanzioni previste, ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
5. Sono sempre ammessi nelle aree di salvaguardia i trattamenti fitosanitari disposti ai sensi dell’
articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.
articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e dalle azioni A.5.4, capoverso 9 e A.5.5, capoverso 7 del piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, di seguito denominato PAN. Il servizio fitosanitario regionale informa preventivamente il comune, la ASL, il gestore del servizio idrico integrato e ARPAT.6. Ai fini della tutela della salute pubblica sono sempre ammessi, nelle aree di salvaguardia, i trattamenti fitosanitari disposti con ordinanza del Sindaco sentita la ASL competente. L’ordinanza ètrasmessa al servizio fitosanitario regionale, agli altri comuni interessati, al gestore del servizio idrico integrato e all’ARPAT.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



