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Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 3
Adempimenti della Regione e dei comuni (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo, esclusivamente all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 8.
2. La Regione:
a) rende consultabile sul sito internet istituzionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di cui all’articolo 8 e sull’anagrafe dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è resa consultabile, per ciascuna azienda, la perimetrazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 8;
b) annualmente aggiorna, ove necessario, con deliberazione della Giunta regionale la ricognizione delle aree di salvaguardia.
3. Il settore regionale competente al rilascio della concessione relativa al prelievo di acqua dalle captazioni, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni dilegge sulle acque e impianti elettrici), trasmette copia dell’atto di concessione e del relativo disciplinare, ai Comuni interessati dall’area di salvaguardia, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), alle aziende sanitarie locali (ASL) e all’autorità idrica toscana (AIT).
4. I Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni e la relativa area di salvaguardia di cui al comma 1 provvedono a:
a) aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumenti urbanistici con le captazioni identificando l’area di salvaguardia suddivisa in zona di tutela assoluta e in zona di rispetto;
b) eseguire attività di informazione rivolte agli operatori che hanno le proprie destinazioni e che svolgono le proprie attività nelle aree di salvaguardia.
5. L’elenco delle sostanze di cui alla tabella 1 dell’allegato 1 al presente regolamento è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all’aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), sulla base
a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo;
b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all’articolo 5;
c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario e nelle prescrizioni d’uso relative alle singole sostanze attive.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.