Regolamento 30 luglio 2018, n. 43/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 2
Definizioni (articolo 28 della l.r. 69/2011 )
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) captazioni: captazioni, di cui all’
articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’articolo 141 del decreto legislativo;
articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto legislativo, delle acque superficiali e sotterranee prelevate per essere destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto ricompreso nell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’articolo 141 del decreto legislativo;b) campo pozzi o campo sorgenti: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da una stessa falda e recapitano mediante condotte di adduzione a un unico punto di raccolta;
c) operatore: chi utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all’interno delle aree di salvaguardia. Un operatore può essere agricolo, agricolo biologico o extra agricolo;
d) operatore agricolo: colui che esercita una delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile;
e) operatore agricolo biologico: l’operatore agricolo iscritto nell’elenco nazionale di cui all’
articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);
articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);f) operatore extra agricolo: l’operatore diverso dall’operatore agricolo e agricolo biologico;
g) PUFF: piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di cui all’articolo 94, comma 4 del decreto legislativo e di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
h) uso agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori agricoli o operatori agricoli biologici;
i ) uso extra agricolo: l’utilizzo di prodotti fitosanitari o fertilizzanti effettuato da operatori in ambiti diversi da quello agricolo;
l) acquifero protetto: un acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante mediante un corpo geologico con caratteristiche di continuità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell’acqua per tempi dell’ordine di quaranta anni. La continuità areale del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico secondo i seguenti elementi:
1) struttura geologica e idrogeologica dell’acquifero e sua estensione;
2) ubicazione delle aree di alimentazione;
3) interazioni con altri acquiferi;
m) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva;
n) centro aziendale: il fabbricato o il complesso dei fabbricati connesso all’attività aziendale e situato entro il perimetro dei terreni aziendali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



