Menù di navigazione

Regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell’articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

Art.17
Disposizioni per la qualità degli insediamenti
1. Al fine del assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 , gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all’articolo 3 e di cui all'articolo 9, nonché le ulteriori disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
2. Al fine di assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonché per favorirne l’incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 62, comma 1, lettera b), della l.r. 65/2014 , assumono come riferimento, adeguato al livello di pianificazione le disposizioni indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a).
3. Per le finalità di cui al comma 2 si definisce:
a) “ verde urbano ”, l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo;
b) “verde di connessione ecologica”, il verde pubblico che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuità ecologica del territorio, aumentandone la permeabilità e la percorribilità anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico–ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.