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Regolamento 18 aprile 2017, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 26 aprile 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 42 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 119 della Costituzione );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l’articolo 15;


Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016) ed in l'articolo 7;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle Autonomie Locali” concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale);


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017;


Visto il parere della competente commissione consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15/12/2016;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17 del Regolamento 19 luglio 2016, n. 5 (Regolamento interno della Giunta regionale);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 354;


Considerato quanto segue:


1. Le attività di controllo, verifica e recupero delle somme evase promosse dai comuni al fine del contrasto all’evasione possono e devono essere rafforzate, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziare e a qualificare le capacità di intervento in questo ambito tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico;


2. È necessario procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla l.r 68/11 , e segnatamente all’articolo 15, dalla l.r. 70/2016 alla sostituzione del regolamento che di tale articolo dà concreta attuazione, anche tenendo conto dell’esperienza maturata nel corso delle pregressa applicazione del regolamento stesso;


3. È opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le realtà comunali in materia di contrasto all’evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nei diversi contesti territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti;


4. È opportuno incentivare, all’interno dei singoli enti, l’integrazione degli uffici direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività legate alla fiscalità locale e al contrasto all’evasione, in primis ufficio tributi e polizia locale;


5. È necessario dare immediata operatività al regolamento anche in considerazione delle scadenze in esso previste;


6. il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 16 gennaio 2016 ha espresso - ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto - parere favorevole al testo della proposta di regolamento di cui alla summenzionata delibera di Giunta regionale n. 1415/2016, condizionandolo al fatto che “la progettazione a livello sovra comunale, finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, faccia riferimento alle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni”;


7. la modifica proposta dal CdAL non può essere accolta alla luce del fatto che nella formulazione del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 68/2011 appare palese ed inequivocabile la volontà del legislatore regionale di assumere a riferimento per l’applicazione dell’articolo 15 medesimo ambiti territoriali diversi e non riconducibili a quelle costituiti dalle realtà istituzionali esistenti delle Province, della Città Metropolitana e delle Unioni di Comuni;


8. le osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere della Prima commissione consiliare sono accolte ed è conseguentemente modificato il testo del regolamento;


9. per assicurare la tempestiva efficacia delle norme è necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata;


Si approva il presente regolamento:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.