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Regolamento 18 aprile 2017, n. 20/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 26 aprile 2017

Art. 3
- Procedura e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento
1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo 7, individua, con propria deliberazione, le necessità di intervento in relazione all’oggetto di cui all'articolo 1 comma 1, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, nonché gli elementi essenziali delle proposte progettuali, le linee di indirizzo per la valutazione delle medesime ed i costi ammissibili.
2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui ai commi 1 e 3 i comuni presentano alla Regione Toscana progetti nelle materie e per le finalità oggetto del presente regolamento aventi durata annuale, decorrente dalla data di erogazione della prima quota del contributo di cui al comma 3 dell’articolo 5, prorogabile, in casi motivati, una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi. Ogni progetto è presentato da uno dei comuni ad esso partecipanti che assume il ruolo di ente capofila del progetto stesso.
3. La deliberazione stabilisce modalità e parametri per la definizione della graduatoria delle proposte progettuali, che sarà redatta tenendo conto dei risultati potenzialmente ottenibili, della fattibilità tecnica e della qualità redazionale dei progetti proposti nonché dei seguenti criteri prioritari:
a) trasversalità rispetto alle fattispecie di cui all’articolo 1, comma 2, così da riguardare almeno due delle fattispecie medesime;
b) collaborazione tra gli uffici di ognuno degli enti coinvolti nel progetto e con gli omologhi uffici degli altri partecipanti ad esso;
c) popolazione territorialmente interessata.
4. Le proposte progettuali sono finanziate, sulla base della graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise proporzionalmente all’entità del contributo richiesto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.