Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1).
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 56;
Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 24 novembre 2016;
Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;
Visto il parere favorevole con raccomandazione della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 11 gennaio 2017;
Considerato che il parere della IV Commissione contiene la seguente raccomandazione: “valutare la possibilità di individuare nel regolamento strumenti idonei a garantire una corretta rendicontazione degli eventuali finanziamenti concessi dalla Regione per l’implementazione del sistema informativo geografico regionale”;
Ritenuto di recepire le indicazioni contenute nel parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all’accoglimento delle medesime, inserendo la specificazione richiesta nel comma 8 dell'articolo 4 del regolamento;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del 5 dicembre 2016, n.1231 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 123;
Considerato quanto segue:
1. la direttiva 28 gennaio 2003, n.2003/4/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse;
2. la direttiva 17 novembre 2003, n.2003/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico specifica che rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio base della democrazia e che è attribuito agli enti pubblici il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i propri documenti attraverso indici on line e licenze standard;
3. il

4. gli articoli 2, 50 e 52

5. la direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea “Inspire”) istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell’Unione europea definendo regole per favorire interoperabilità e riuso dei dati geocartografici e dei servizi informatici necessari a consentire l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione e stabilendo che le infrastrutture per l’informazione territoriale dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo, consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni e permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell’amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche;
6. il

7.il


8. la direttiva 26 giugno 2013, n.2013/37/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico “Testo rilevante ai fini del SEE”) relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico stabilisce che per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l’interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell’ambito della direttiva 2007/2/CE;
9. il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale); il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000), che stabiliscono specifiche tecniche per favorire la interoperabilità della informazione geografica e topografica a livello nazionale.
10. l'Agenda digitale europea, che è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ed indica azioni promosse dalla Commissione europea con l’obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l’innovazione, la crescita economica e il progresso, in particolare l'azione 3: "Open up public data resources for re-use" che si propone di rendere disponibili i dati della pubblica amministrazione per creare opportunità di riuso anche per scopi commerciali e che a tale scopo richiama la direttiva 2003/98/CE circa le condizioni di riutilizzo di documenti del settore pubblico;
11. l'

12. il Programma regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato con la risoluzione 29 giugno 2011, n.49 del Consiglio regionale, sottolinea l'importanza di banche dati georeferenziate, organizzate in un sistema informativo territoriale ed ambientale condiviso con gli enti territoriali e reso disponibile, oltre che agli stessi enti, a professionisti, imprese, cittadini interessati e alla comunità scientifica nello spirito della direttiva 2007/2/CE, prendendo atto che una efficace strategia di organizzazione e messa a disposizione della conoscenza ambientale e territoriale è condizione indispensabile per favorire una più facile coerenza della pianificazione di settore;
13. la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2013, n.23 (Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana) che disciplina il rilascio degli Opendata (dati di tipo aperto) in Regione Toscana nonché della tipologia di licenza che, nello specifico, prevede la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, con il vincolo di citazione della fonte;
14. vi è la necessità di uniformarsi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conservazione, disponibilità, accesso, pubblicazione e riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni;
15. l'atto di indirizzo 2013 della Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n.291 (Approvazione del documento "Realizzazione della base informativa geografica regionale e dell'Infrastruttura Geografica - Atto di indirizzo 2013), in cui si stabilisce che i dati geocartografici prodotti dalla Regione sono resi accessibili tramite servizi web standard di diffusione e condivisione nonché ceduti in copia gratuita riutilizzabili e corredati di apposita licenza creative commons, delegando al settore la assegnazione a ciascuna banca dati della licenza più opportuna e la stesura di linee guida che diano indicazioni sulla diffusione e modalità di cessione dei dati geocartografici;
16. l'articolo 56, comma 5 (2), della l.r. 65/2014 prevede l'emanazione del regolamento diretto a definire e disciplinare: le modalità di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell’informazione territoriale (3), le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 15 nel sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (2), ai sensi dell’articolo 19;
Si approva il presente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 19 e dell’articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione e di gestione della base informativa territoriale (4) regionale.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale:
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell’informazione territoriale (4);
c) le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio di cui all’articolo 15, ai sensi dell’articolo 19, commi 8 e 9 della l.r.65/2014 .
Art. 2
Enti partecipanti al sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (6)
1. Il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di seguito denominato “sistema regionale” (7), costituisce il riferimento conoscitivo unitario per l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni, singoli o associati, concorrono alla formazione e alla gestione integrata del sistema regionale (8).
2. Nell'ambito del sistema regionale (7), gli enti pubblici diversi da quelli indicati al comma 1, gli enti pubblici di ricerca e le università, detentori di dati territoriali (8) di interesse del sistema regionale (7), congiuntamente agli enti di cui al comma 1, partecipano alla realizzazione della base informativa territoriale (8) regionale di cui all’articolo 3, secondo modalità definite mediante un’apposita convenzione stipulata con la Regione.
3. La Regione realizza intese con le associazioni pubbliche o private per promuovere la formazione e diffusione dell’informazione territoriale (8) libera denominata “Open-GeoData”, l’utilizzo di formati aperti per la produzione, conservazione e divulgazione dell’informazione territoriale (8), denominati “Open-Formats”, per favorire l’adozione di soluzioni basate su software (9) a codice aperto, denominato “Open-Source”.
Art. 3
Base informativa territoriale (10) regionale
1. La base informativa territoriale regionale (BIT) di cui all’articolo 55 della l.r. 65/2014 è costituita, oltre che dai dati di base derivanti dall’attività di telerilevamento, anche dalle componenti informative indicate ai commi 2 e 3 e dai relativi metadati di documentazione indicati all’articolo 5. (11)
2. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di cui all’articolo 55, comma 4, lettere a) e b), della l.r. 65/2014. (11)
3. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ciascuno per la propria competenza, provvedono alla realizzazione delle altre basi informative e tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale e le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e degli atti di governo del territorio.
4. Ai fini del loro inserimento nella BIT (10), le basi informative tematiche di cui al comma 3 sono redatte con riferimento alla base topografica ufficiale regionale, di norma alle scale 1:10.000 e 1:2.000, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:
a) sono previste da normative regionali e sono di competenza istituzionale degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, anche se realizzate da agenzie, consorzi, aziende da essi partecipate; ovvero, se non previste da normative, rivestono un interesse pubblico generale;
b) sono documentate secondo standard comuni, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 5;
c) sono condivise secondo le regole tecniche previste al successivo articolo 6.
5. La Regione, le province, la città metropolitana, i comuni e le unioni di comuni, ciascuno per il proprio livello di competenza, conferiscono le basi informative nel sistema regionale (12) nonchè i dati funzionali al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ed in particolare:
a) i dati funzionali necessari a verificare e monitorare il perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I, capo I della l.r. 65/2014 ;
b) i dati funzionali necessari a verificare gli effetti degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sul patrimonio territoriale regionale, composto dalle strutture idro-geomorfologica, ecosistemica, insediativa, agro-forestale e dal patrimonio culturale.
6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della l.r.65/2014 , i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, conferiscono al sistema regionale (10) i dati necessari al monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
7. Gli archivi di dati territoriali, acquisiti in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella BIT (10) se ne è garantita la libera consultazione pubblica tramite servizi di rete e la cessione in copia gratuita a favore degli enti di cui all’articolo 2, comma 1.
8. La Regione stipula accordi per acquisire dati territoriali, relativi al territorio toscano, di competenza di enti pubblici di livello nazionale e provvede alle eventuali attività di elaborazione e armonizzazione necessarie ai fini del loro inserimento nella BIT (10).
9. La Regione promuove accordi con altre regioni o enti pubblici per acquisire e armonizzare archivi di dati territoriali di interesse comune relativi ad ambiti interregionali, al fine di favorirne l’integrazione e l’interoperabilità con la BIT (10).
Art. 4
Programmi di realizzazione della base informativa territoriale (13) regionale. Atto d'indirizzo
1. La Regione provvede, con risorse proprie, alla realizzazione delle basi informative previste dall'articolo 3, comma 2, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.
2. I programmi di realizzazione delle basi informative di cui al comma 1 sono definiti con atto di indirizzo approvato annualmente dalla Giunta regionale che definisce le priorità di realizzazione delle nuove basi informative o di aggiornamento di quelle esistenti tenendo conto del fabbisogno informativo della Regione e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1. I programmi di realizzazione ed aggiornamento della base topografica alla scala 1:2.000 sono definiti con particolare riferimento alle necessità di nuova formazione, variazione o adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2, la Regione procede all'aggiornamento e alle integrazioni delle disposizioni contenute nella deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Le basi informative tematiche d'interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta l.r.65/2014 , il riferimento unitario per la formazione e l’aggiornamento dei quadri conoscitivi degli atti di governo del territorio nonché dei piani di settore che producono effetti territoriali di cui, rispettivamente, all’articolo 10 e all’articolo 11 della l.r.65/2014 .
5. Le basi informative sullo stato di fatto e di diritto di cui all'articolo 3, comma 3 sono costituite dalle componenti cartografiche degli atti di governo del territorio concernenti le previsioni di trasformazione territoriali nonché da quelle dei piani di settore che producono effetti territoriali, di cui, rispettivamente, all’articolo 10 e all’articolo 11 della l.r.65/2014 .
6. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di propria competenza di cui all' articolo 3, comma 3, mediante le proprie strutture regionali, il consorzio Lamma e le agenzie regionali che concorrono, congiuntamente, all'implementazione del sistema regionale (13).
7. Ai fini del coordinamento dei programmi di realizzazione delle basi informative di cui ai commi 4 e 5 e della loro armonizzazione, la concessione dei contributi che la Regione assegna a province, città metropolitana, comuni, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 (14) della l.r.65/2014, è condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti costituenti la base informativa e alla loro conformità al presente regolamento.
8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è prevista la stipula di apposita convenzione per la definizione delle condizioni di rendicontazione delle spese sostenute e di revoca del contributo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione.
Art. 5
Metadati di documentazione
1. Al fine di agevolare la fruibilità, l’interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell’ambito nel sistema regionale (15), sia a livello regionale che locale, le basi informative della BIT (15) e i servizi di rete di cui all'articolo 6 sono documentati in coerenza con gli indirizzi della direttiva 17 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea “Inspire”) e con gli indirizzi di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso).
2. I metadati di documentazione delle basi informative territoriali di cui all’articolo 55 (16) della l.r. 65/2014 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
b) competenza e responsabilità della creazione e manutenzione dei dati;
c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d’uso dei dati.
3. I metadati di documentazione dei servizi dell'infrastruttura territoriale (15) di cui al successivo articolo 6 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, qualitative e di validità del servizio;
b) diritti e limitazioni d'uso dei servizi;
c) riferimento ai metadati di documentazione dei dati serviti.
4. Gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, ciascuno per il proprio livello di competenza, curano la creazione e l'aggiornamento dei metadati di documentazione contestualmente alla creazione delle basi informative territoriali (15) e all’attivazione di servizi di rete.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce un catalogo regionale dei metadati che si configura come nodo in cui la metainformazione prodotta dagli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, è resa disponibile al livello nazionale nel catalogo istituito con il il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso). Con la medesima deliberazione sono definite le modalità di compilazione dei metadati di documentazione dei dati territoriali e dei servizi di rete, al fine di garantire la coerenza dei metadati di documentazione con quanto previsto dalla direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e dal suddetto d.m. 10 novembre 2011.
Art. 6
Infrastruttura per l’informazione territoriale (17)
1. L’infrastruttura per l’informazione territoriale (18) si compone delle basi informative di cui all'articolo 3, dei metadati di documentazione e del relativo catalogo di cui all'articolo 5, dei servizi e delle tecnologie di rete di cui al presente articolo per l’implementazione, il funzionamento, l’accesso e l’utilizzo pubblico del sistema informativo regionale integrato (19).
2. La Regione, in collaborazione con gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, realizza l’infrastruttura per l'informazione territoriale per la gestione della BIT (18) con riferimento agli indirizzi formulati dalla Unione Europea nell'ambito della direttiva 2007/2/CE, finalizzata a consentire l'accesso a tutti gli archivi costituenti la BIT stessa (18).
3. La Regione provvede a supportare, tramite i propri servizi infrastrutturali, gli enti che non dispongono di risorse strumentali adeguate, purché le basi informative di cui all'articolo 3 e i (20) metadati di documentazione di cui all'articolo 5 siano conformi agli standard previsti dal presente regolamento.
4. L'infrastruttura per l’informazione territoriale (18) costituisce una delle componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana i cui servizi, realizzati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) assicurano la cooperazione tra gli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.
5. L'infrastruttura per l’informazione territoriale (18), anche avvalendosi di quanto già predisposto nel contesto della Rete telematica regionale di cui al comma 4, garantisce servizi di rete ad accesso pubblico quali i servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT (20).
6. Con la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono descritte le caratteristiche tecnologiche e funzionali richieste per una organizzazione distribuita e cooperante dell’infrastruttura per l’informazione territoriale (18) e dei soggetti partecipanti, al fine di garantire l’implementazione e il coordinamento dei servizi di cui al precedente comma.
7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell’ottica dell’evoluzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di dati territoriali geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIT e quale componente dell’infrastruttura nazionale di dati territoriali. (21)
Art. 7
Specifiche tecniche
1. Ai fini della produzione delle basi informative di cui all'articolo 3, comma 2, mediante decreto del dirigente della struttura regionale competente, la Regione definisce apposite specifiche tecniche di realizzazione in coerenza con gli indirizzi europei e la normativa nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.
2. Ai fini della produzione coordinata delle basi informative di cui all'articolo 3, comma 3, e per garantire l'interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell’ambito del sistema regionale (22), la Regione, sentiti gli altri enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, approva specifiche tecniche comuni.
Art. 8
Conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio nel sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (23)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 9, della l.r.65/2014 , gli enti pubblici di cui all'articolo 2 conferiscono gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, nonché i dati di monitoraggio, nel sistema regionale (23) in modalità certificata secondo le procedure e gli strumenti informatici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le componenti documentali e cartografiche degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché le loro varianti, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, entrano a far parte della BIT (23) quali copie digitali conformi agli originali approvati dall'ente competente.
Art. 9
Accesso alla base informativa territoriale (24)
1. L'accesso alla base informativa territoriale (25) regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica, è assicurato a tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, in forma libera, anonima e gratuita attraverso i servizi di ricerca, consultazione e scarico forniti dall’infrastruttura per l’informazione territoriale regionale (25).
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, i servizi di accesso, diffusione e scarico dei dati della BIT (24) sono garantiti dagli enti, singoli o associati, ciascuno al proprio livello di competenza.
3. Per la cessione attraverso i servizi di rete dei dati territoriali di proprietà della Regione sono adottate le licenze Creative Commons e in particolare:
a) la licenza CC-BY, nella versione di volta in volta più recente, per tutti i dati territoriali direttamente prodotti dalla Regione;
b) la licenza CC-BY-SA, nella versione di volta in volta più recente, per i dati territoriali conferiti alla BIT dagli enti, diversi dalla Regione, di cui all’articolo 2. (26)
4. Nei casi di cessione di dati tramite forniture off-line, previa verifica di fattibilità da parte della Regione, gli oneri di cessione in copia sono determinati mediante decreto del dirigente della struttura regionale competente, a copertura dei costi sostenuti.
Art. 10
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.6 (Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” - Disciplina del sistema informativo geografico regionale) è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.