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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

CAPO III
- II garante regionale della informazione e della partecipazione
Art. 6
- Nomina del garante regionale
1. Il garante regionale, nominato ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014 , qualora sia individuato all'interno della struttura regionale, è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale.
2. Se il garante regionale è scelto all'esterno della struttura regionale, allo stesso spetta l'indennità di funzione, indicata dall’articolo 39, comma 4 della l.r 65/2014 .
Art. 7
- Durata dell'incarico
1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere e confermato una sola volta.
2. La nomina del nuovo garante regionale o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della legislatura.
Art. 8
- Sede e ufficio del garante
1. L'ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante regionale si avvale del personale assegnato dalla Regione. Il garante regionale può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in base alle esigenze legate all’esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, il garante attiva la collaborazione delle strutture regionali mediante comunicazione al direttore della struttura regionale competente in materia di governo del territorio e al direttore dell’altra struttura regionale.
Art. 9
- Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale
1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della l.r. 65/2014 , secondo le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.
Art. 10
- Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti
1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni.
2. La collaborazione e il supporto metodologico sono finalizzati al rispetto dei livelli prestazionali previsti dal presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il supporto metodologico dell'ufficio del garante regionale al garante delle province, della città metropolitana o dei comuni avviene con le seguenti modalità:
a) incontri e riunioni con l’ufficio del garante regionale presso la sede del garante regionale;
b) seminari e corsi di formazione organizzati dall’ufficio del garante regionale sulle funzioni del garante e sulle modalità di svolgimento della funzione;
c) convegni sul tema della partecipazione alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
d) conferenza dei garanti di cui all'articolo 11.
Art. 11
- Conferenza dei garanti
1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce:
a) una modalità procedimentale diretta a garantire una collaborazione e un raccordo più efficace tra il garante regionale e i garanti delle amministrazioni locali;
b) uno strumento diretto a facilitare il monitoraggio del garante regionale sull'attività degli altri garanti.
2. La conferenza dei garanti è convocata dal garante regionale almeno due volte all'anno con il compito di:
a) evidenziare le criticità dell'informazione e partecipazione riscontrate;
b) proporre soluzioni sulle modalità di raggiungimento dei livelli partecipativi;
c) proporre ipotesi di modifica delle linee guida.
Art. 12
- Monitoraggio del garante regionale
1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio attraverso la raccolta e l'analisi degli atti di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, nonché tramite la conferenza dei garanti di cui all’articolo 11.
2. All'esito del monitoraggio, il garante regionale può proporre alla Giunta regionale di attivare iniziative dirette ad assicurare il miglioramento dei livelli partecipativi, nonchè iniziative di formazione o di supporto dei garanti locali.
3. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato.
Art. 13
- Rapporto del Garante regionale con l'Autorità della partecipazione
1. Il garante regionale, in relazione all'attività della autorità regionale di cui alla l.r. 46/2013 , esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, della medesima legge.
2. A seguito della convocazione della seduta dell'Autorità per l'esame delle domande, il garante regionale redige un parere non vincolante, sulla base degli atti trasmessi al garante regionale dall'autorità, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il parere di cui al comma 2, può contenere, in particolare:
a) le valutazioni del garante regionale in ordine alla coerenza e alla compatibilità del percorso partecipativo proposto, con lo stato di elaborazione del relativo atto di governo del territorio;
b) le valutazioni del garante regionale in ordine all’utilità del percorso partecipativo in relazione allo stato di elaborazione dell’atto di governo del territorio ed in ordine alle possibilità di discussione e di confronto tra opzioni diverse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.