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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

CAPO II
- Garante dell'informazione e della partecipazione
Art. 3
- Istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione
1. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell’informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della l.r.65/2014 e del presente regolamento.
2. Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell’informazione e della partecipazione nell’atto di avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
3. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’articolo 37, comma 3 della l.r.65/2014 .
4. Nei procedimenti di pianificazione intercomunale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r.65/2014 , il garante è individuato dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
Art. 4
- Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
1. Il garante dell’informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il garante dell’informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonchè alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.
4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 ;
b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.
5. Nel rispetto dell’articolo 36, comma 3 della l.r.65/2014 , il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l’amministrazione procedente ai fini:
a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
b) delle determinazioni motivatamente assunte.
6. A seguito dell’adozione dell’atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3 della l.r.65/2014 .
7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
d) la deliberazione di approvazione dell’atto, a conclusione del procedimento.
8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:
a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r.65/2014 ;
b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
c) la deliberazione di approvazione dell’atto a conclusione del procedimento.
9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell’informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12.
Art. 5
- Rapporto dei garanti con il garante regionale
1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli articoli 4, 11 e 12.
2. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale sull'esito della collaborazione dei garanti di cui al comma 1, mediante la relazione di cui all'articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.