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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana. Esso disciplina, inoltre:
a) l’istituzione e l’individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione sul territorio regionale;
b) la nomina del garante regionale;
c) la conferenza dei garanti;
d) il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;
e) il rapporto del garante regionale con l’Autorità della partecipazione;
f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 );
g) forme, modalità e livelli prestazionali dell’informazione e della partecipazione.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per “garante regionale” si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 65/2014 ;
b) per “garante” si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per le province, la Città metropolitana e i comuni, ai sensi dell’articolo 37 e dell’articolo 38 della l.r. 65/2014 ;
c) per “informazione sugli atti di governo del territorio”, si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione procedente, tra l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r.65/2014 , fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto ai sensi dell’articolo 19 della l.r.65/2014 ;
d) per “partecipazione” alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;
e) per “autorità”, si intende l'autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
f) per “livelli prestazionali” dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi “livelli prestazionali”), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;
g) per “livelli partecipativi”, si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
h) per “linee guida”, si intendono le linee guida che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 della l.r.65/2014 e dell’articolo 17 del presente regolamento, la Giunta regionale emana per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.