Menù di navigazione

Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 9
- Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale
1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della l.r. 65/2014 , secondo le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.