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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 13
- Rapporto del Garante regionale con l'Autorità della partecipazione
1. Il garante regionale, in relazione all'attività della autorità regionale di cui alla l.r. 46/2013 , esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, della medesima legge.
2. A seguito della convocazione della seduta dell'Autorità per l'esame delle domande, il garante regionale redige un parere non vincolante, sulla base degli atti trasmessi al garante regionale dall'autorità, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il parere di cui al comma 2, può contenere, in particolare:
a) le valutazioni del garante regionale in ordine alla coerenza e alla compatibilità del percorso partecipativo proposto, con lo stato di elaborazione del relativo atto di governo del territorio;
b) le valutazioni del garante regionale in ordine all’utilità del percorso partecipativo in relazione allo stato di elaborazione dell’atto di governo del territorio ed in ordine alle possibilità di discussione e di confronto tra opzioni diverse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.