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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 12
- Monitoraggio del garante regionale
1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio attraverso la raccolta e l'analisi degli atti di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, nonché tramite la conferenza dei garanti di cui all’articolo 11.
2. All'esito del monitoraggio, il garante regionale può proporre alla Giunta regionale di attivare iniziative dirette ad assicurare il miglioramento dei livelli partecipativi, nonchè iniziative di formazione o di supporto dei garanti locali.
3. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.