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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 84;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;


Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;


Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;



Considerato quanto segue:


1. al fine di garantire che l’installazione delle serre temporanee risponda a requisiti omogenei sull’intero territorio regionale sono stabiliti alcuni criteri tecnici per la loro installazione;


2. le tipologie di manufatti per cui non deve essere presentato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche degli stessi non assimilabili a quelle degli annessi agricoli;


3. al fine di dimostrare che la realizzazione di una nuova abitazione è necessaria alla conduzione del fondo sono previsti specifici requisiti che fanno riferimento alle ore lavoro impiegate per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse tenendo conto anche delle zone ove si svolgono tali attività. Inoltre per garantire l'uniformità degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che ove sia prevista la possibilità di realizzare tali manufatti vengano stabiliti anche alcuni specifici elementi relativi alla tipologia costruttiva e alle dimensioni delle unità abitative;


4. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nei casi previsti dalla l.r. 65/2014 , qualora non siano fissati dalle province e dalla Città Metropolitana, sono stabilite tenendo conto della tipologia di coltura. Inoltre, per tener conto di fondi agricoli composti da diversi ordinamenti colturali che non raggiungono i minimi, viene stabilita una formula da utilizzare per il calcolo delle superfici fondiarie. La definizione di tali superfici si rende necessaria al fine di dare una indicazione generale utilizzabile nel caso in cui nei piani della Provincia o della Città Metropolitana non siano presenti tali disposizioni; l’entità di tali superfici riprende quelle già definite con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 09 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) che sono state ritenute tecnicamente tuttora adeguate;


5. al fine di attuare le disposizioni stabilite nella l.r. 65/2014 sono indicati le specifiche condizioni e le tipologie di attività in presenza delle quali è consentito realizzare annessi agricoli senza la presentazione del Programma aziendale. Per individuare le suddette fattispecie sono state considerate sia le aziende agricole che non raggiungono le dimensioni minime per la presentazione del Programma aziendale, sia le aziende agricole che svolgono specifiche attività per le quali non è possibile collegare la dimensione degli annessi alle superfici aziendali minime. Inoltre, per assicurare l'uniformità nella disciplina degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che, laddove questi ammettano tali interventi, siano indicate, oltre alle zone in cui realizzare i suddetti annessi, anche le dimensioni massime e le relative tipologie costruttive;


6. al fine di garantire modalità uniformi nella redazione del Programma aziendale vengono definiti i contenuti e le specifiche informazioni tecniche. Inoltre al fine di semplificare il procedimento di presentazione del Programma aziendale si prevede l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (ARTEA) in quanto soggetto che gestisce l’Anagrafe regionale delle aziende agricole;


7. sono stabilite le fattispecie di varianti al Programma aziendale che per le loro caratteristiche possono essere assoggettate ad un procedimento semplificato volto a valutare i soli contenuti edilizi;


8. sono definite le modalità e le condizioni per l’utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale, anche nel territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola;


9. i requisiti per la realizzazione di manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale o per il ricovero di animali domestici sono stabiliti tenendo conto delle effettive esigenze di utilizzo. Pertanto sono previsti differenti tipologie costruttive con conseguente assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al permesso di costruire. Inoltre, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di realizzare tali manufatti sono indicati gli elementi della disciplina comunale e ciò al fine di avere sul territorio regionale discipline diverse in ragione delle specificità territoriali, ma al tempo stesso omogenee in relazione ai contenuti;


10. tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 240 bis della l.r. 65/2014 , in presenza di manufatti o serre già legittimamente installati ai sensi del d.p.g.r. 5/R/2007 e per i quali permangono esigenze di utilizzo, al fine di evitarne la rimozione, si prevede la possibilità di mantenerli installati previa presentazione della SCIA a condizione che ricorrano le condizioni dell’articolo 240 bis e che abbiano le caratteristiche previste dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento per l'istallazione di manufatti per periodi superiori ai due anni;


11. di accogliere il parere congiunto della II e della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


12. il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto in quanto, come è stato comunicato con nota del 26 luglio 2016, non si è potuto riunire in tempo utile.


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (articolo 70, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. L’installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui ai comma 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
3. L’installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:
a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
4. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014 . La relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:
a) descrizione sommaria del manufatto;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;
e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata;
f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.
5. Alla comunicazione di cui al comma 4 sono allegati:
a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell’ambito della superficie dell’azienda;
b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l’indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.
Art. 2
Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (articolo 70, comma 3, lettera a) della l.r. 65/2014 )
1. L’installazione per un periodo superiore a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, secondo le disposizioni del presente regolamento e le eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, con le modalità di cui al comma 3 e a condizione che:
a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;
b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l’installazione di serre di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:
a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
b ) le distanze minime, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
3. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014, e realizzabile, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014, da presentare allo sportello unico del comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5 della l.r. 65/2014. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi: (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n,3/R, art. 1.

a) descrizione del manufatto in relazione alle esigenze produttive;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
d) dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali;
e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o se i manufatti ricadono in zona tutelata estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, o richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
4. Alla richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla (2)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

SCIA sono allegati:
a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell’ambito della superficie della azienda;
b) schemi grafici con indicazione delle dimensioni del manufatto o della serra;
c) documentazione fotografica dell'area interessata dalla localizzazione del manufatto;
d) relazione contenente in particolare: l’indicazione della superficie agricola totale interessata, i materiali dei manufatti, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie, nonché per le serre la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.
5. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire e (3)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

le SCIA di cui al comma 3 all’Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (ARTEA) ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
Art. 3
Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (articolo 70, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014 )
1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, diversi da quelli individuati all’articolo 2, comma 1, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:
a) silos;
b) tettoie;
c) concimaie, basamenti o platee;
d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
e) serre fisse;
f) volumi tecnici ed altri impianti;
g) manufatti prefabbricati di semplice installazione, (4)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2.

ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.
1 bis. I manufatti di cui al comma 1, lettera g) hanno dimensioni massime pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative superfici calpestabili non deve essere superiore a 80 metri quadrati. (5)

Comma inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 da presentare allo sportello unico del Comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5 della l.r. 65/2014. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all’articolo 2, comma 2. (6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2.

3. La richiesta del permesso di costruire deve contenere in particolare la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.
4. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire all’ARTEA ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/2000 .
Art. 4
Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (articolo 72, comma 1, lettera b ter) e articolo 73, comma 3, della l.r. 65/2014 )
1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall’imprenditore agricolo professionale al Comune con le modalità ed i contenuti di cui all’articolo 7.
2. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che per la conduzione sono necessarie almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un’unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il piano territoriale di coordinamento della provincia (PTC) o il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio.
4. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, l’imprenditore agricolo professionale deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) avere necessità di risiedere sul fondo;
b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
5. Laddove la realizzazione di nuove residenze rurali sia ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa;
b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il piano di indirizzo energetico regionale (PAER) e con il piano d’indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PTC o nel PTCM.
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.
6. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile (SU) (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

, essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile abitabile o agibile (Sua)
Art. 5
Superfici fondiarie minime (articolo 73, commi 2 e 4 e articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014 )
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all’articolo 73 della l.r. 65/2014 , oppure da mantenere in produzione in caso di mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici aziendali, di cui all’articolo 82, in assenza di tali definizioni nel PTC o nel PTCM sono le seguenti:
a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
b ) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
e) 10 ettari per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite dalla normativa regionale;
f) 30 ettari per altre superfici boscate ed assimilate come definite all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
2 . Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale operatori biologici di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento.
3. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel PTC o PTCM, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.
Art. 6
Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della l.r. 65/2014 )
1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all’articolo 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 , non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative.
2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
3. Per gli annessi di cui al comma 2, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
b ) la dimensione massima degli annessi da correlare alle superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali;
c) le tipologie costruttive anche in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.
4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
a) allevamento intensivo di bestiame;
b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
c) acquacoltura;
d) allevamento di fauna selvatica;
e) cinotecnica;
f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
g) allevamento di equidi.
5. Per gli annessi di cui al comma 4, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
b) le superfici fondiarie minime comunque necessarie per la costruzione degli annessi;
c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.
6. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la costruzione degli annessi di cui al presente articolo sono dichiarate:
a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
c) la conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
Art. 7
Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 74, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. Il programma aziendale è presentato dall’avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell’ARTEA.
2. Il comune richiede il parere di cui all’articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014 , di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 13 della l.r. 65/2014 , esso è approvato secondo le procedure stabilite all’articolo 111 della l.r. 65/2014 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.
4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l’eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC o PTCM.
Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
5. Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti:
a) l’anagrafica aziendale;
b) la descrizione della situazione attuale dell’azienda con riferimento a:
1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l’indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1250 del 21 dicembre 2015 e successive modifiche.
4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati complessivi (VE) e superfici calpestabili (Scal), (8)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;
7) l’individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell’attuazione del programma, laddove presenti, nei rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico,
c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:
1) l’utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’azienda sulla base dell’ordinamento colturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla d.g.r. n. 1250/2015 e successive modifiche.
4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate, con riferimento all’articolo 68 della l.r. 65/2014 , e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all’articolo 74, comma 6, lettera c) della l.r. 65/2014 ;
5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell’intervento edilizio prospettato, evidenziando:
1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con l’assetto complessivo dell’azienda e con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati (VE) e superfici calpestabili (Scal), (8)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 o di mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014 ;
e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
f) la relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;
g) l’indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:
1) gli interventi agronomici;
2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti in relazione all’articolo 68, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014 ;
3) gli interventi di natura edilizia subordinati alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.
6. Il comune registra sull’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della l.r. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 74, comma 5 della l.r. 65/2014 per singola particella catastale.
Art. 8
Gestione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 74 della l.r. 65/2014 )
1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), numero 3.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali.
3. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l’azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali la proroga si intende assentita.
Art. 9
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunali (articolo 74 della l.r. 65/2014 )
1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all’interno dell’unità tecnico-economica (UTE).
2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 1, nell'identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie nell’ambito della conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, della l.r. 65/2014. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

Art. 10
Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (articolo 74, comma 12, della l.r. 65/2014 )
1. Nei casi previsti dall’articolo 74, comma 8 della l.r. 65/2014 , a condizione che siano mantenuti l’indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite in ogni tempo varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3, relativamente alle seguenti modifiche:
a) attuazione di interventi connessi con le azioni del programma di sviluppo rurale e di altri programmi comunitari, nazionali o regionali;
b) diversa localizzazione degli edifici previsti dal programma aziendale resasi necessaria a seguito di eventi naturali che abbiano comportato significative modifiche allo stato dei luoghi;
c) adeguamento degli edifici previsti dal programma a sopravvenute disposizioni igienico-sanitarie o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che comportino un aumento non superiore al 20 per cento della superficie edificabile (SE) (10)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma.
2. Nei casi previsti dall’articolo 74, comma 11, della l.r. 65/2014 , a condizione che siano mantenuti l’indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite, a scadenze non inferiori a un anno, varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3 relativamente a modifiche della localizzazione degli edifici previsti.
3. Nel procedimento per l’approvazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 il comune verifica esclusivamente la conformità urbanistica degli interventi ed acquisisce gli eventuali pareri ed i nulla osta in materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni paesaggistici anche attraverso conferenza dei servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (11)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

Art. 11
Modalità per l’utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola (articolo 75, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. L’imprenditore agricolo, in attività ed iscritto alla CCIAA che intende utilizzare immobili industriali o commerciali, di cui all’articolo 99, comma 1, lettere b), c) e f) della l.r. 65/2014 , per lo svolgimento dell’attività agricola anche per periodi di tempo determinati, presenta, ai fini della verifica del rispetto delle normative di cui all’articolo 75, comma 1, della l.r. 65/2014 , preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto.
2. La comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) individuazione catastale dell’immobile;
b) dichiarazione della necessità dell’utilizzo dell’immobile a fini agricoli in coerenza con l’ordinamento produttivo/colturale e le dimensioni aziendali;
c) dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste;
d) titolo che legittima la proprietà dell’immobile o, in alternativa, gli estremi del contratto di locazione stipulato ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 75, comma 5 della l.r. 65/2014 , qualora per l’utilizzo degli immobili di cui al presente articolo si renda necessario eseguire opere edilizie, i contenuti della comunicazione di cui al comma 2 integrano la documentazione da trasmettere allo sportello unico del Comune ai fini di quanto previsto dalla normativa per l’esecuzione di interventi edilizi.
Art. 12
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale (articolo 78, comma 3 della l.r. 65/2014 )
1 Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

3. Ove gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali prevedano la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) i requisiti che danno diritto all’installazione di tali annessi;
b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti (17)

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

;
c) le superfici fondiarie minime contigue necessarie per l’installazione dei manufatti anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;
d) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.(12)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
b ) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all’attività agricola prevista;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. La formazione del titolo abilitativo di cui al comma 4 è subordinata all’impegno a:
a) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
b) rimuovere il manufatto al cessare dell’attività agricola.
Art. 13
Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014 )
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all’articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014, è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

3. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti per il ricovero degli animali domestici di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e del benessere degli animali, definisce in particolare:
a) i requisiti che danno diritto all’installazione di tali manufatti;
b) il numero massimo di capi ricoverabili in base alla specie domestica (avicunicoli, ovicaprini, bovini, equini, suini, cani);
c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche nel rispetto del (20)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo);
d) le distanze minime rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, da tutte le altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade pubbliche;
e) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.(13)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. La disciplina comunale del territorio rurale (14)

Parole eliminate con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.
Art. 13 bis
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 9.

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)); (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 74 del d.p.g.r. 36/R/2022; (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

c) possesso di titolo idoneo legittimante la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto.
2. Per ogni squadra di caccia al cinghiale non può essere realizzato più di un manufatto di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994.
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti (25)

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

;
b) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimità di aree già urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.
a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) la dichiarazione della necessità di realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ritrovo ed organizzazione delle attività della squadra di caccia al cinghiale;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
7. La disciplina comunale del territorio rurale subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno alla rimozione del manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
Art. 13 ter
Condizioni per il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale (articolo 82, comma 1 della l.r. 65/2014) (27)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 4.

1. Per il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici rurali mediante programma aziendale di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014, l’assenza di alternative al recupero ad uso agricolo degli edifici comprende anche l'assenza di esigenze abitative dell'imprenditore agricolo professionale, dei familiari coadiuvanti e degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, a condizione che sia mantenuto il patrimonio aziendale minimo necessario alla ordinaria conduzione e che sia documentato il reale stato di non utilizzo degli edifici oggetto di mutamento della destinazione d'uso.
2. La convenzione o l'atto d'obbligo fra il comune e l’imprenditore agricolo deve prevedere l'impegno a non realizzare nuovi edifici rurali la cui funzione poteva essere assolta dagli edifici oggetto di mutamento della destinazione d’uso, per la durata del programma aziendale.
Art. 14
Disposizioni transitorie (articolo 240 bis della l.r. 65/2014 )
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 240 bis, comma 1, della l.r. 65/2014 , i manufatti e le serre aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già legittimamente installati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) e per i quali perdurino le esigenze di utilizzo, possono essere mantenuti previa presentazione della SCIA, secondo quanto disposto dall’articolo 2.
Art. 15
Abrogazioni e norma finale (articolo 245, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni ivi contenute prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.