Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 3
Individuazione delle fattispecie di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti al Programma Aziendale - Disposizioni per l'installazione (articolo 70, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014 )
1. Non sono soggetti alla presentazione del Programma Aziendale i manufatti aziendali non temporanei, diversi da quelli individuati all’articolo 2, comma 1, che necessitano di interventi di trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:
a) silos;
b) tettoie;
c) concimaie, basamenti o platee;
d) strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
e) serre fisse;
f) volumi tecnici ed altri impianti;
g) manufatti prefabbricati di semplice installazione, (4) ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui;
i) vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
l) vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;
m) strutture a tunnel per la copertura di foraggi o altri materiali, ancorate ad elementi prefabbricati in cemento o altro materiale pesante.
1 bis. I manufatti di cui al comma 1, lettera g) hanno dimensioni massime pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative superfici calpestabili non deve essere superiore a 80 metri quadrati. (5)
2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 da presentare allo sportello unico del Comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5 della l.r. 65/2014. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all’articolo 2, comma 2. (6)
3. La richiesta del permesso di costruire deve contenere in particolare la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.
4. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire all’ARTEA ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla l.r. 23/2000 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.