Menù di navigazione

Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 62
Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi
1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:
a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
2) opere che incidono sul regime idraulico;
3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.
2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell’utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.
4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.

e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.