Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 60
Cauzione (43)
1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all’importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d’uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 4 e all’articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un’annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.