Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016
Art. 53
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2;
c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) e dell’articolo 90 bis, comma 3; (34)
e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all’articolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.