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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 2
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.
2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d’acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell’articolo 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell’uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d’acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 , quindi comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.