Menù di navigazione

Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 14
Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale.(66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 2.

1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.(67)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 2.

2. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.
3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all’espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 , quindi comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.