Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 14
Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale.(66)
1 bis. Al momento della trasmissione dell’istanza, il sistema informatico regionale rilascia l’attestazione di avvenuta trasmissione.(67)
2. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.
3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all’espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



