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Regolamento 13 maggio 2015, n. 54/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio")

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 20 maggio 2015




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;


visto l'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23 "Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)";


visto il parere della Direzione generale della Presidenza del 23 marzo 2015.


vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento 23 marzo 2015, n. 285;


visto il parere con raccomandazioni espresso dalla quarta commissione consiliare nella seduta del 26 marzo 2015;


vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2015, n. 581;



Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario modificare il d.p.g.r. 23/R/2010 a seguito delle modifiche alla l.r. 8/2006 approvate con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio". Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio).


2. E' altresì necessario intervenire su alcune disposizioni al fine di meglio precisarne l'ambito di applicazione.


3. E' accolto il parere della quarta commissione consiliare, ad eccezione del primo punto delle raccomandazioni ivi formulate, in quanto la l.r. 8/2006, all'art. 10 comma 1 bis, lettera a), demanda al regolamento interno della piscina la previsione di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio") le parole "
e termali
" sono sostituite dalle seguenti: "
termali e di estetica.
"
Art. 2
- Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 7 - Sistemi di ripresa delle acque
1. L’acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti.
2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell’ acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello della superficie dell’acqua della vasca, come indicato dalle norme UNI 10637. I sistemi di ripresa superficiale e i sistemi di ripresa immersi sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.
3. Nelle vasche di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a) gli skimmer non vengono installati nelle pareti di virata.
4. Il sistema di ripresa con bordi sfioratori, siano essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzontale della vasca, è obbligatorio per le vasche delle piscine di cui:
a) all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dimensione.
b) all’articolo 3 comma 1, lettera a) numero 2) della lr 8/2006, oltre 100 mq;
c) all’articolo 3 comma 1, lettera b) della lr 8/2006, oltre 150 mq.
5. Per le piscine con sistema di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di compenso al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua. I bordi sfioratori e le vasche di compenso sono rivestiti con materiali impermeabili e conformati in modo da consentirne una facile pulizia.
6. L'impiego di skimmer è consentito solamente:
a) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
b) nelle vasche delle piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera b) della l.r. 8/2006 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati;
c) per le piscine esistenti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1bis della lr 8/2006, indipendentemente dalla misura, dal tipo e classificazione, il cui impianto mantiene i parametri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A.
Art. 3
- Sostituzione dell'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 - Ausili di accesso all'acqua
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centimetri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca. Le scalette sono munite di mancorrenti e sono rigidamente fissate alla struttura della vasca. La realizzazione di scale e gradini sono realizzati nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 13451-
2.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 1) e numero 3) della l.r. 8/2006, sono previsti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua di carattere strutturale con servizi di assistenza, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Art. 4
- Sostituzione dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9 - Qualità dei materiali
1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile e resistente all’azione dei comuni disinfettanti.
2. Tutte le pavimentazioni percorribili a piedi nudi garantiscono una sufficiente presa al piede anche in presenza di acqua con un coefficiente antisdrucciolo rispondente alla classe “C” della norma DIN 51097.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), esisitenti ai sensi dell'articolo 19 commi 1 e 1 bis della lr. 8/2006, il responsabile della piscina in fase di autocontrollo valuta ed adotta accorgimenti, ricorrendo anche all’uso di appositi materiali, al fine di avere le pavimentazioni percorribili a piede nudo con una sufficiente presa del piede anche in presenza di acqua.
Art. 5
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 23/R/2010 dopo la parola "
fondo
" sono aggiunte le seguenti: "
All'accesso al piano vasca devono essere apposte le segnalazioni sulla profondità della vasca.
"
2. Il comma 3 dell'articolo 10 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: "
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di fessure o il diametro di forature nelle pareti della vasca o dei suoi componenti, che non siano adeguatamente protette, devono seguire le indicazioni della normativa UNI EN 13451-2.
"
Art. 6
- Sostituzione dell'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 11 - Spazi perimetrali intorno alla vasca
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciolevole, che siano facilmente lavabili e disinfettabili per garantire la sicurezza dei bagnanti e il corretto svolgimento delle attività.
2. In ogni caso la distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centimetri.
3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le seguenti caratteristiche:
a) pendenza non superiore al 3 per cento verso l’esterno;
b) superficie complessiva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca;
4. Le acque di pulizia della banchina devono essere raccolte ed allontanate per essere smaltite correttamente.
5. Le vasche delle piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 2) di cui alla l.r. 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati possono essere realizzate anche in forme diverse che prevedono alcuni bordi vasca non accessibili; deve comunque essere garantito un
agevole accesso alla vasca stessa, anche in relazione al primo soccorso.
Art. 7
- Sostituzione dell'art. 12 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Delimitazione dell'area di insediamento della piscina
1. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui all’articolo 11, e gli spazi destinati alla sosta e relax bagnanti. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della lr 8/2006, per impedire il transito incontrollato di adulti e bambini deve essere delimitata l’area o parte di questa che comprenda comunque la vasca, da un elemento di separazione di altezza non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insediamento della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perimetrale e da camminamenti ed altre superfici pavimentate in materiale antisdrucciolo, deve essere garantito attraverso un presidio igienico nelle modalità previste dall’articolo 19.
3. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti.
Art. 8
- Sostituzione dell'art. 14 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 14 - Dispositivi di salvamento
1. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.
2. Al bordo di ogni piscina devono essere disponibili:
a) 1 salvagente se la capienza della vasca è inferiore a 25 bagnanti;
b) 2 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 25 bagnanti e inferiore a 50;
c) 3 salvagenti se la capienza della vasca è superiore a 50 bagnanti e inferiore a 100;
d) un ulteriore salvagente qualora la capienza della vasca superi di 50 bagnanti la capiuenza massima di cui alla lettera c).
"
Art. 9
1. Il comma 1 dell' articolo 15 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: “
1. L'area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) della l.r. 8/2006 sono assoggettate all'applicazione della normativa statale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite
”.
Art. 10
1. Al comma 2 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 23/R/2010 le parole “
ogni 50 centimetri quadrati .
” sono sostituite dalle seguenti: “
ogni 0,5 metri quadrati
”.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: “
6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugacapelli in numero almeno pari alle docce.
Art. 11
- Sostituzione dell'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 19 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Presidi igienici per i bagnanti
1. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia del bagnante. In presenza di solarium nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione, i presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, devono essere installati in posizione che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingresso in vasca, affinché sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al comma 1 è realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo tale da consentire l’immersione completa dei piedi, comprese le calzature aperte, nella soluzione disinfettante. Essa ha inoltre un battente di almeno 15 centimetri ed una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri; in alternativa possono essere installate all'altezza di 15 centimetri dal pavimento e per una lunghezza minima di 1 metro e 50 centimetri su ambedue i lati delle pareti che compongono il passaggio obbligato, una serie di docce con soluzione disinfettante, con sistema automatico che eroga una soluzione disinfettante al passaggio dei bagnanti.
La vasca lava piedi è accessibile a coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, anche mediante l’utilizzo di apposita sedia a ruote.
3. Per l’accesso in carrozzina di soggetti con capacità motoria ridotta o impedita, possono essere utilizzati percorsi alternativi dedicati ad uso esclusivo, che salvaguardano l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della lr 8/2006, in alternativa al passaggio obbligatorio tramite la vasca lavapiedi, possono essere utilizzati all'interno dell'area della piscina sistemi di trattamento dei piedi che garantiscono comunque un’adeguata pulizia e disinfezione, presenti all’interno dell’area della piscina e facilmente accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e trattamento lava piedi, deve essere evidenziato nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazione del presidio igienico deve essere indicato da apposita segnaletica.
"
Art. 12
- Sostituzione dell'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 21 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 21 - Primo soccorso
1. Le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche:
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri;
b) una sufficiente aerazione ed illuminazione;
c) una agevole accessibilità dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione;
d) una via di comunicazione con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
a) pavimento lavabile e disinfettabile;
b) pareti lavabili e disinfettabili fino ad un’altezza di 2 metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
3. All’interno del presidio di primo soccorso sono presenti le seguenti attrezzature:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) una cassetta portatile di pronto soccorso, contenente i dispositivi medici di primo impiego, in corso di validità e conformi al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E;
d) la disponibilità di un sistema per attivare chiamate di emergenza sanitaria.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 bis della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può essere realizzato utilizzando uno spazio al coperto, anche ad uso non esclusivo, agevolmente accessibile, in cui poter effettuare manovre di primo soccorso in condizioni di igiene e rispetto della privacy, e dove sia presente la cassetta portatile di pronto soccorso, conforme al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E.
Art. 13
- Sostituzione dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Ricicli dell'acqua
1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca .
2. Deve essere installato un conta ore di portata alle pompe di ricircolo con registrazione giornaliera o qualsiasi altra idonea strumentazione per verificare il rispetto dei parametri sopra indicati.
Art. 14
- Sostituzione dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Reintegri e rinnovi dell'acqua
1.Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.
2. Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall’Allegato A del presente regolamento. Tali criteri dovranno essere esibiti all’organo di vigilanza insieme alle analisi chimiche e microbiologiche che ne comprovano il mantenimento.
3. Le vasche vengono svuotate completamente per una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici e per la manutenzione strutturale almeno una volta all’anno, e comunque all’ inizio di ogni apertura stagionale. Sulla tubazione di mandata dell’acqua di reintegro di ogni vasca viene installato un contatore totalizzatore.
"
Art. 15
1. Nel comma 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 23/R/2010 la parola "
riciclo
" è sostituita dalla seguente: "
ricircolo
".
Art. 16
- Sostituzione dell'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 31 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
Art. 31 - Filtri
1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteristiche dell’impianto;
essi hanno idonee caratteristiche operative e sono conformi alle vigenti norme tecniche.
2. Ogni unità filtrante viene rigenerata quando la perdita di carico del filtro eccede di 30 kilo Pascal rispetto alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazione di rigenerazione viene eseguita per ogni unità filtrante, quando l’impianto è in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacquo viene scaricata in conformità alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall' inquinamento.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, la rigenerazione viene eseguita in regime di autocontrollo, riportato nel documento di valutazione del rischio e nel registro degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 49.
Art. 17
- Sostituzione dell'art. 32 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 32 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 32 - Pompe
1. Il numero delle pompe di circolazione in servizio è pari a quello dei filtri. Possono essere comunque installate pompe supplementari predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un’adeguata potenza non inferiore alla capacità di servizio delle pompe principali. Nel caso non siano previste pompe supplementari rapidamente attivabili, deve essere negato ai bagnanti l’accesso alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.
Art. 18
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma:
4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la pulizia e la disinfezione ambientale è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 49 comma 2, ed in attuazione del piano di autocontrollo, tese a garantire comunque idonee condizioni igieniche in relazione alle specifiche modalità gestionali, strutturali ed impiantistiche.
Art. 19
- Sostituzione dell'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/2010
1. L'articolo 36 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 36 - Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell'acqua di approvvigionamento
1. L’acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Qualora l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell’attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un’analisi per la determinazione della potabilità dell’acqua, che comprenda i parametri dell’analisi di verifica di cui all’allegato D.
3. Qualora uno o più dei parametri dell’allegato D superi i valori di parametro di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), si applica l’articolo 37.
4. Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull’acqua di approvvigionamento, se non di provenienza diretta da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all’ allegato D, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l’apertura. Il campionamento delle analisi può essere effettuato dopo il trattamento di potabilizzazione e prima che l’acqua di approvvigionamento entri nell’impianto natatorio in esercizio.
5. Nell’ambito delle procedure di autocontrollo e comunque nel caso in cui si verifichino situazioni
straordinarie che possano alterare, modificare e inquinare l’acqua di approvvigionamento, il responsabile della piscina che ne venga a conoscenza è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le analisi di verifica dell’acqua di approvvigionamento comprendenti ulteriori parametri rispetto a quelli indicati dall’allegato D, comunicando gli esiti e le misure adottate all’Azienda USL e al comune competente. Per gli impianti stagionali che utilizzano acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto per il solo riempimento delle vasche prima dell’apertura stagionale, il trattamento di potabilizzazione deve essere effettuato nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale, anche utilizzando i sistemi di filtrazione e disinfezione propri dell’impianto.
6. L’Azienda USL può richiedere l’analisi di ulteriori parametri ad integrazione dell’analisi di verifica e/o monitoraggio, motivati in ragione delle caratteristiche idriche e di conformazione del territorio, delle caratteristiche tecniche dell’ impianto di potabilizzazione e della tipologia e struttura dell’impianto natatorio.
"
Art. 20
1. Il comma 4 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: "
4. Il procedimento per la concessione della deroga ai parametri dell'acqua di approvvigionamento si conclude entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.
"
Art. 21
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente:
"
2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all'allegato B è effettuata sulla base di procedure stabilite nell'ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell'acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagionale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l'apertura.
."
Art. 22
1. Il comma 3 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: "
3. In fase di progettazione deve essere calcolato il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acqua delle vasche, nonché agli usi igienici, in base al numero giornaliero dei bagnanti dell'impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell'impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a pemettere il regolare funzionamento dell'impianto di circolazione dell'acqua.
"
Art. 23
1. Il comma 2 dell'articolo 46 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente:
"
2. Nelle vasche di cui al comma 1, denominate bacini di balneazione, l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua con portata proporzionata alle dimensioni della vasca ed al numero dei bagnanti ammessi. L'acqua in ingresso viene filtrata prima dell'immissione in vasca e non è consentito il ricircolo dell'acqua
".
Art. 24
1. Il comma 2 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: "
2. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. L'individuazione del responsabile avviene con un atto scritto di delega del titolare, controfirmato dal responsabile stesso; in assenza di tale atto il responsabile è individuato nel titolare della piscina.
"
Art. 25
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: "
2 bis. Per
le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n.2, della l.r. 8/2006, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa tale assenza ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità. Le protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati.
"
Art. 26
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente comma: "
4 bis. Il regolamento interno esposto dal responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2 della l.r. 8/2006 reca anche i contenuti di cui all'articolo 10 comma 1 bis della l.r. 8/2006
".
Art. 27
1. Il comma 1 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: "
1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n.8 /2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”
2. Al comma 2 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 le parole “
dichiarazione di inizio attività
” sono sostituite dalle seguenti: “
segnalazione certificata di inizio attività
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: “
3. Il soggetto richiedente dichiara altresì il possesso della seguente documentazione:
a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità;
b) certificazione relativa alle caratteristiche antisdrucciolo dei pavimenti;
c) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnici;
d) documentazione inerente la valutazione dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e documentazione inerente la valutazione di impatto acustico ambientale conformemente a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
e) atto di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.”
4. Il comma 5 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: “5. Il SUAP trasmette i dati relativi alle autorizzazioni ed alle SCIA all’Azienda USL competente per territorio, affinché possa essere assicurato il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza. Tale trasmissione avviene con modalità telematiche nell’ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009,n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il contenimento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
Art. 28
1. Il comma 1 dell' articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente comma:
1. Per le piscine di cui all'articolo 19 commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006:
a) articolo 5 comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8 comma 1, limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini ;
d) articolo 9 comma 1, limitatamente al colore dei materiali;
e) articolo 11 commi 1, 2, 3;
f) articolo 16 commi 3 e 5;
g) articolo 21 comma 1 lettere a) e d);
h) articolo 22 comma 1.
Art. 29
1. Dopo l'articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010 è inserito il seguente:
Art. 51 bis - Attuazione dell'art. 5 comma 1 bis della l.r. 8/2006
1. L’adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della l.r. 8/2006, esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18 comma 3 della l.r. n. 8 del 2006, ad eccezione dei requisiti di cui all' articolo 47 comma 6 e 48.
Art. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 52 del d.p.g.r. 23/R/2010 è sostituito dal seguente: “
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine del 30 settembre 2015.
Art. 31
- Inserimento dell'allegato E
1. Dopo l'allegato D è inserito il seguente allegato:
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI IN DOTAZIONE ALLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. B.U. 22 maggio 2015, n. 29. Avviso di rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.