Regolamento 21 gennaio 2015, n. 10/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 23 gennaio 2015
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l’articolo 13;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;
Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n.1169;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014;
Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI “Territorio ed Ambiente” nella seduta del 18 dicembre 2014;
Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3.
Considerato quanto segue:
1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”)” ha introdotto nel d.p.g.r 46/R/2008 tra le altre modifiche, l'articolo 40 ter, che detta specifiche disposizioni per le attività di cantiere, nell'ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti;
2. è opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40 ter, nonché rivedere la correlata norma transitoria di cui all’ articolo 55 ter del medesimo d.p.g.r 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticità di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attività edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete;
3. al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l'uniforme interpretazione da parte delle province, è sorta l'esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell’ allegato 5 del d.p.g.r 46/R/2008 chiarendo che tra le attività incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'

4. infine, si rende necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato.
5. di accogliere le raccomandazioni della Commissione Consiliare VI “Territorio ed Ambiente” concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.