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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 54
- Vigilanza sui servizi educativi
1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l’obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio.(98)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 33.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell’ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell’articolo 9.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
4. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione o dell’accreditamento, provvedono, previa diffida per l’adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento.
5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell’accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività. (14)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 12.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.