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Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013

Art. 51
- Requisiti e procedimento per l’accreditamento
1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l’attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l’attestazione del possesso dell’autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

3. l soggetto richiedente l’accreditamento assicura altresì:
a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque (96)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

ore di cui sia possibile documentare l’effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
b) l’attuazione delle funzioni e delle attività di cui all’articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall’articolo 15;
c) l’adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
d) l’adozione di strumenti per la valutazione della qualità, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione, (97)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 agosto 2023, n. 39/R, art. 32.

e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
4. L’accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

6. L’accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
7. Ai fini del rinnovo dell’accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell’ultimo anno educativo di durata dell’accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell’accreditamento già concesso;
b) la domanda di rinnovo per l’accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all’accreditamento in corso di validità. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R, art. 11.

8. Nel caso di accreditamento contestuale all’autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all’articolo 50, comma 9. (38)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.

8 bis. La modulistica in materia di accreditamento è approvata con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale. (39)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 14.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 5.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 6.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 7.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 8.

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Periodo aggiunto con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 9.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R , art. 12.

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Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 5 .

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 luglio 2020, n. 55/R, art. 13 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.