Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 31 luglio 2013
Art. 34
- Rapporto numerico tra educatori e bambini
1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è (6) calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l’adeguatezza numerica del personale ausiliario.
Note del Redattore:
Questa disposizione si applica ai servizi educativi già autorizzati e a titolarità comunale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.