Regolamento 8 aprile 2013, n. 14/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 17 aprile 2013
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’

Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 24, 34 e 69;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20/12/2012;
Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 gennaio 2013;
Vista la lettera inviata dalla competente struttura del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale del 21 febbraio 2013;
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2013, n. 193;
Considerato quanto segue
1. si ritiene opportuno far decorrere il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni per l’assunzione presso l’amministrazione regionale dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 1 bis

2. in una logica di riduzione della spesa si prevede che siano retribuiti ai dipendenti regionali solo gli incarichi di docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione, escludendo quindi i casi di docenza presso scuole o corsi finanziati dalla Regione stessa. Inoltre, ancora nella logica di riduzione della spesa si prevede che gli incarichi di docenza interna e gli incarichi di collaudo per i contratti relativi a servizi e forniture ai sensi dell’

3. a seguito della lettera inviata dalla competente struttura del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale del 21 febbraio 2013 con la quale è stata trasmessa la nota del Presidente della prima Commissione consiliare del 20 febbraio 2013, e tenuto conto della discussione avvenuta nella seduta della commissione stessa del 14 febbraio 2013 si rende necessario apportare alcune modifiche all’articolo 3 del testo;
Si approva il presente regolamento
Art. 1
- Modifiche all’articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Il comma 2 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) è così sostituito:
“2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.”
. Art. 2
- Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 37 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
“a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;”
. Art. 3
- Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 38 del d.p.g.r. 33/R/2010 le parole:
“promossi, organizzati e finanziati dalla Regione Toscana”
sono sostituite dalle seguenti:
“organizzati dalla Regione Toscana”
. Art. 4
- Modifiche all’articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituita dalla seguente:
“e) componente di commissione di collaudo o collaudatore per i contratti relativi ai lavori pubblici, nominato ai sensi dell’
articolo 120 del d.lgs 163/2006 ;”
. 
Art. 5
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.