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Regolamento 8 aprile 2013, n. 14/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 17 aprile 2013




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e

ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 24, 34 e 69;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20/12/2012;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 gennaio 2013;


Vista la lettera inviata dalla competente struttura del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale del 21 febbraio 2013;


Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2013, n. 193;


Considerato quanto segue


1. si ritiene opportuno far decorrere il termine per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni per l’assunzione presso l’amministrazione regionale dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, commi 1 e 1 bis Sito esternodel decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);


2. in una logica di riduzione della spesa si prevede che siano retribuiti ai dipendenti regionali solo gli incarichi di docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione, escludendo quindi i casi di docenza presso scuole o corsi finanziati dalla Regione stessa. Inoltre, ancora nella logica di riduzione della spesa si prevede che gli incarichi di docenza interna e gli incarichi di collaudo per i contratti relativi a servizi e forniture ai sensi dell’Sito esternoarticolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) siano svolti dai dipendenti regionali fuori dall’orario di lavoro;


3. a seguito della lettera inviata dalla competente struttura del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale del 21 febbraio 2013 con la quale è stata trasmessa la nota del Presidente della prima Commissione consiliare del 20 febbraio 2013, e tenuto conto della discussione avvenuta nella seduta della commissione stessa del 14 febbraio 2013 si rende necessario apportare alcune modifiche all’articolo 3 del testo;


Si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.