Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA
il seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 27 settembre 2012;
Visto il parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2012, n. 888;
Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 novembre 2012;
Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 1245;
Considerato quanto segue:
1. la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) intende promuovere e valorizzare l’intero sistema della viabilità a fini escursionistici, costituita non solo da itinerari riconosciuti ma anche da tutti quei sentieri e più in generale tutti i percorsi a fini escursionistici che in misura crescente vengono tracciati, o spesso anche semplicemente riscoperti nei nostri territori, soprattutto nei dintorni delle città e nell'Appennino; si rende pertanto necessario modificare il regolamento per sostituire al concetto di “itinerario” quello più ampio di “viabilità”, come già previsto dalla legge;
2. per agevolare la fruizione della rete escursionistica della toscana (RET) è opportuno prevedere, oltre alle forme di segnaletica tradizionali, anche un sistema di segnaletica basata sulla georeferenziazione effettuata sulla base dei dati contenuti nella banca dati cartografica del sistema regionale;
3. l’utilizzo delle nuove tecnologie, da effettuarsi in conformità con quanto previsto dall’articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), consentirà di sfruttare le potenzialità delle ICT come efficace sistema di promozione dell'offerta culturale del territorio, di sviluppare un offerta culturale organizzata, in grado di rispondere alla crescente domanda di turisti e cittadini, di promuovere e potenziare lo sviluppo dei servizi al pubblico con la creazione di un sistema di itinerari geolocalizzati, creando altresì un sistema di comunicazione diretto tra le istituzioni e gli utenti, utile per fornire un feedback immediato sul comportamento dei fruitori;
4. contemporaneamente, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni di applicazione, è necessario modificare anche le disposizioni tecniche relative alla cartellonistica, integrando alcuni aspetti originariamente non previsti, quali il tempo di percorrenza a cavallo e la distanza espressa in chilometri. Inoltre, per garantire maggior comprensione agli escursionisti soprattutto quelli stranieri, pare opportuno implementare la grafica anche con le simbologie relative alle diverse modalità di escursione (a piedi, cavallo, bike);
5. una buona gestione della RET può essere garantita anche mediante la sinergia tra i gestori della RET e le guide ambientali ed escursionistiche, professionalità specifiche del settore, quotidianamente presenti sul territorio sentieristico; a tal fine è opportuno prevedere che guide ambientali ed escursionistiche siano comprese tra i soggetti con i quali la Regione, le province e gli enti parco possono collaborare per una corretta manutenzione della RET;
6. si rende inoltre necessario rivedere la composizione del Comitato tecnico, organo consultivo gratuito, al fine di garantire la rappresentatività di tutte le competenze e professionalità a vario titolo operanti nel settore escursionistico, prevedendo che questo organo sia composto esclusivamente da tecnici, tra i quali è opportuno inserire anche rappresentanti delle guide ambientali ed escursionistiche;
7. di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;
8. di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva il presente regolamento
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.