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Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013

Art. 8
1. L’articolo 8 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET
1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti.
2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione dagli enti locali o dai Parchi nel cui territorio è localizzato un itinerario. Il centro mette a disposizione dell'utenza materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio di riferimento e l'elenco delle guide ambientali e delle guide alpine abilitate.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.