Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013
Art. 2
- Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sulla viabilità assegnata alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'articolo 4 della l.r.17/1998.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 è inserito il seguente:
“1 bis Le caratteristiche tecniche ed i prototipi della segnaletica sono approvati con atto del dirigente della struttura regionale competente.”
3. Al comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/2006 dopo le parole
“Club alpino italiano (CAI),”
sono inserite le seguenti parole “con le guide ambientali, con le guide alpine”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.