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Regolamento 9 gennaio 2013, n. 1/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 “Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche”)

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 16 gennaio 2013

Art. 1
1 . Il comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 è sostituito dal seguente:
“La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana.”
2. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 la parola
“itinerario”
è sostituito con la parola
“viabilità”
.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 dopo la parola
“numero”
è inserita la parola
“e/o logo”
.
4. Nel comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“comunità montane”
sono sostituite con le parole:
“unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.
5. Al comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 le parole
“Per gli itinerari ricadenti”
sono sostituite dalle parole
“Per la viabilità ricadente”
.
6. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 alla lettera a) le parole
“gli itinerari che compongono”
sono sostitute dalle parole
“la viabilità che compone”
.
7. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 alla lettera b) le parole
“è localizzato l’itinerario”
sono sostitute dalle parole
“si sviluppa la RET”
.
8. Al comma 7 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 61/2006 la parole
“dell’itinerario”
sono sostituite dalle parole
“della viabilità della RET”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.