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Regolamento 7 agosto 2012, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 “Norme in materia di artigianato”).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 14 agosto 2012

Art. 4
1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 55/R/2009 è sostituito dal seguente:
“ Art. 4 - Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.
1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti
previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di
quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della
commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.