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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011

Art. 9
- Procedure di anagrafe canina (artt. 24-26 l.r. 59/2009 )
1. Il responsabile del cane provvede all’iscrizione presso l’anagrafe canina contestualmente all’identificazione elettronica del cane effettuata con microchip da un medico veterinario ai sensi dell’articolo 25 comma 2 della l.r. 59/2009 .
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato B, da medici veterinari del servizio sanitario regionale e da medici veterinari libero professionisti.
3. I libero professionisti di cui al comma 2 espletano le procedure di anagrafe canina previa assegnazione da parte dell’Azienda unità sanitaria locale di un codice di riconoscimento.
4. Il codice di riconoscimento di cui al comma 3 è assegnato previa frequenza di un corso di formazione organizzato dall’Azienda unità sanitaria locale in collaborazione con l’ordine provinciale dei medici veterinari, di durata pari ad almeno sei ore e con test finale, avente ad oggetto i contenuti della l.r. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.