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Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 5 agosto 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO




Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 “Norme per la tutela degli animali.


Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”;


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 11 novembre 2010;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 18 luglio 2011, n.627;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2011;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 699;


Considerato quanto segue:


1. La piena operatività della l.r. 59/2009 , e la contestuale abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo) e dei relativi atti attuativi, è condizionata all’entrata in vigore del presente regolamento.


2. La l.r. 59/2009 detta una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo, che necessitano di essere specificate dal punto di vista tecnico.


3. In particolare, la procedura di registrazione all’anagrafe canina può essere effettuata dai veterinari delle strutture pubbliche e da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all’anagrafe stessa secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza all’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008.


4. Il termine di novanta giorni per il controllo da parte delle Aziende USL sul possesso dei requisiti dei canili sanitari e dei canili rifugio ai fini dell’accreditamento di tali strutture appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa svolta dalle Aziende stesse.


5. Di prendere atto del parere favorevole della competente commissione consiliare, senza tuttavia accogliere l’indicazione formulata in merito ai requisiti dimensionali minimi per la custodia degli animali per i motivi di cui ai punti 6 e 7.


6. Di stabilire requisiti dimensionali minimi che siano realmente adeguati a garantire condizioni di benessere degli animali custoditi, in quanto analoghi a quelli previsti dalla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.


7. Di prevedere comunque un congruo periodo transitorio per l’ adeguamento ai requisiti dimensionali minimi, stabilito nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.


8. La particolare urgenza di alcune disposizioni rende necessario stabilire la decorrenza dell’entrata in vigore del presente regolamento dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


8 bis. Per accrescere la tutela del benessere animale, si rende necessario introdurre il divieto di detenzione del cane alla catena, o con analoghi mezzi di contenimento, fatta eccezione per due fattispecie rigorosamente determinate. (3)

Punto inserito con d.p.g.r. 27 marzo 2024, n. 12/R, art. 1.



Si approva il presente regolamento

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.